ORDINANZA DEL SINDACO Numero 105 del 29-04-2025


PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati e che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare con la nota n. 1034 del 06.05.2024, ha stabilito che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità abbia inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre, per cui tutto il territorio della Regione Lazio è da considerarsi “area a rischio”.
CONSIDERATO che sistematicamente pervengono segnalazioni in merito allo stato d’incuria e abbandono in cui versano appezzamenti di terreno di proprietà privata, con presenza di rovi, arbusti e sterpaglie, che possono creare problemi di decoro, d’igiene, salute pubblica ed in molti casi date le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni, nonché per la sicurezza della viabilità;
PRESO ATTO che i lotti privati, aventi i fronti su strade comunali, provocano spesso gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell’incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente la manutenzione del verde, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale;
CONSIDERATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità;
RILEVATO che l’abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privata (Spesso non recintati) fronteggianti le strade o le aree verdi comunali, concorre ad innalzare il livello del rischio di pericolo descritto;
TENUTO CONTO che il territorio comunale è stato oggetto di gravi incendi sia nelle località con terreni agricoli che nei centri abitati, causando l’impoverimento del patrimonio locale creando danni irreversibili all’ecosistema Floro faunistico ambientale comunale nonché a diverse infrastrutture;
RILEVATO che l’omessa o difettosa manutenzione dei terreni e degli stessi canali di scolo posti nei pressi della sede stradale ha portato a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi e la conseguente fuoriuscita di acqua, fango e terriccio, soprattutto in occasione di precipitazioni tale da invadere le strade provinciali, comunali e vicinali;
TENUTO CONTO che in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, per il potenziale innesco di incendi;
VISTA la legge 21/11/2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 n. 1034 del
06.05.2024, avente ad oggetto “Campagna estiva antincendio boschivo 2024”;
VISTO la Deliberazione 25 maggio 2023, n.228 – “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025”;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
VISTO l’art.50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “[…] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana […]”;
VISTO l’art.54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto n.267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
VISTO l’art.255 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt.423, 423bis, 449 e 650 c.p.;
VISTO l’art.7 bis, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt.14 e 29 del codice della strada 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. n.90,91,92,93,93,95 e 96 del Regolamento Regionale n.7 del 18/04/2005;
VISTO il D.Lgs.n.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del
04/07/2024;
VISTO il R.D. n.3267 del 30/12/1923;
VISTO lo statuto Comunale;
ORDINA
Per le ragioni in premessa indicate, di provvedere entro il termine perentorio del 10 Giugno c.a. ai singoli privati ed agli Enti pubblici e privati in qualità di proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse; di detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali; -di responsabili di cantieri edili e stradali; di amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali; di proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all’aperto, di gestori di cabine elettriche; di proprietari di aree inedificate in genere; ricadenti all’interno del territorio comunale, ciascuno per le rispettive competenze a propria cura e spese:
- la manutenzione del verde in genere, nelle aree private (terreni, giardini, cortili etc) alla rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica; rimozione delle sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
- Alla manutenzione dei lotti, con estirpazione di arbusti, cespugli selvatici, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, inoltre la rimozione di rifiuti e qualunque altro materiale di diversa natura, che possa essere fonte di incendio, conferendoli in idonei luoghi;
- I frontisti, intesi come proprietari o conduttori di fondi confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali, vicinali, provinciali e Consorzi stradali, sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l’area limitrofa dalla strada e alle recinzioni;
- Alla realizzazione, sia nelle aree urbane che periferiche, lungo tutto il perimetro di confine, una fascia protettiva perimetrale sgombra da ogni residuo di vegetazione, con solchi di aratro, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- All’apertura di viali tagliafuoco di almeno metri 10,00 per i terreni di estensione superiore a 3.000,00 mq, in sostituzione della pulizia dell’intera area, fermo restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore, di attivare tutti gli opportuni accorgimenti atti a scongiurare l’innesco e la propagazione di incendi;
- L’Enel ed i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri;
- Alle Società di gestione delle Ferrovie, alle Società di gestione dei servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo insistenti sul territorio comunale e, in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti e confinanti;
- di provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione di trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi, lepidotteri e altri agenti infestanti;
- di evitare, sia sul suolo pubblico che privato, la produzione e/o il mantenimento di ristagni d’acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d’acqua permanenti per più di una settimana, senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
- di sottoporre i pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie, dei tetti e dei piazzali privati a periodici trattamenti larvicidi;
- di provvedere a trasportare tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio delle aree incolte presso centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge; sarà consentita la bruciatura di detti materiali, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla-osta di questo Comune e solo al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 15 ottobre), come di seguito disposto nella presente ordinanza;
Nel periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, in tutte le aree che insistono sul territorio comunale a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo, in aree immediatamente ad esse adiacenti, di cui all’art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti :
IL DIVIETO DI:
- Accendere fuochi di ogni genere;
- Bruciare stoppe, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potatura, di giardinaggio o usare sostanze
infiammabili;
- Eliminare sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l’uso del fuoco;
- Aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, se non specificatamente autorizzati;
- Accendere falò in tutto il territorio comunale, gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in movimento;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiali di qualsiasi natura ammassato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo;
SANZIONI
Chiunque violi la presente ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato:
- In caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, ovvero di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, sarà elevata una sanzione da €.173,00 a
€.694,00, determinata ai sensi dell’art.29, comma 3, del Codice della Strada ;
- In caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali, come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €.500,00 per terreni di superficie catastale inferiore a 5.000 mq e pari ad €
1.000,00 per terreni di superficie catastale superiore a 5.000 mq ;
- In caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell’art.255 comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., è prevista una sanzione penale corrispondente ad un’ammenda da €.1000,00 a €.10.000,00.
- In caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendi durante il periodo dal 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €.5.000,00 e non superiore ad €.50.000,00, ai sensi dell’art.10 comma 6 della L.353 del 21/11/2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6 della citata legge.
Al personale del Comando Polizia Locale, in collaborazione con le altre autorità, al fine dell’osservanza del dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti:
- il controllo del territorio comunale;
- il rispetto dell’osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
- l’irrogazione delle sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento e l’imposizione del termine perentorio di giorni 10 per l’esecuzione degli interventi tesi alla risoluzione delle criticità;
- il conseguente inoltro di denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del C.P. a carico degli inadempienti, in caso di inottemperanza alla diffida, nei termini di cui sopra, contestata al momento dell’accertamento delle violazioni.
In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l’irrogazione delle sanzioni previste, l’Amministrazione si riserva di procedere all’esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.
AVVERTE – Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti l’avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie sono attivi i telefoni istituzionali di seguito indicati:
Numero unico di Emergenze – 112 (VV.F. – Carabinieri – Polizia di Stato – Emergenza Sanitaria) o Numero Verde Sala Operativa di Protezione Civile Regione Lazio (numero verde) 803.555 o Emergenza ambientale 1515 o Comando della Polizia Locale 06/913800
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
AVVERTE altresì i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie:
- che saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o, comunque, per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quelle impartite con la presente ordinanza;
- che il Corpo di Polizia Locale e tutti gli organi deputati alla vigilanza provvederanno ad effettuare i controlli sullo stato dei luoghi, incrementando la frequenza durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo e provvedendo, in caso di violazioni, ad emanare i provvedimenti amministrativi e sanzionatori di legge.
DISPONE INFINE
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Ardea e affissa nei punti principali del territorio comunale;
Che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura di Roma;
- Città metropolitana di Roma- settore Viabilità;
- Commissariato di P.S. Anzio – Nettuno;
- Polizia Locale del Comune di Ardea;
- Tenenza dei Carabinieri di Ardea;
- Stazione dei Carabinieri Marina di Tor San Lorenzo;
- Stazione dei Carabinieri Corpo Forestale di Pomezia;
- Enel Distribuzione;
- Consorzio di bonifica litorale nord;
- Idrica Spa – Gestione del Servizio Idrico Integrato Comune di Ardea;
- Ater – Provincia di Roma;
- Volontari di Protezione Civile – Nucleo Operativo Airone.
Ardea, 29-04-2025
IL SINDACO MAURIZIO CREMONINI