APRILIA – STRADE DEL CENTRO URBANO ANCORA DEL PRIVATO: LA SENTENZA DEL TAR DI LATINA OBBLIGA IL COMUNE ALL’ACQUISIZIONE O ALLA RESTITUZIONE DEI BENI

707
APRILIA - VIA GIOVANNI XXIII

Una vicenda che risale agli anni ’60 e, come per tanti espropri, non si è definita.    I giudici amministrativi: “Non c’è stata cessione a titolo gratuito”

APRILIA – VIA DEI MILLE
APRILIA – VIA GIOVANNI XXIII

di Riccardo Toffoli

Strade del centro urbano, il Tar: o il Comune le espropria o le restituisce ai proprietari. Lo aveva detto il sindaco Lanfranco Principi in conferenza stampa dopo aver raggiunto l’accordo transattivo con la parte privata per l’esproprio del terreno dove sorge il parco dei Mille (oggi Falcone-Borsellino). “Non ci sono più situazioni che possono mettere in pericolo il bilancio”-aveva detto. Ma la lista dei terreni espropriati senza che il Comune abbia completato le procedure o, almeno, abbia riconosciuto ai proprietari l’indennizzo, è abbastanza lunga. E ora si allunga di una nuova pagina: le strade del centro urbano. Si tratta in particolare dei proprietari di tratti ormai completamente utilizzati dagli anni ’60 a strade pubbliche, ma sulle quali ancora i proprietari pagano le tasse comunali. Imu compresa. Si tratta di tratti di via Piave e via Isonzo, di via Giovanni XXIII, di via dei Mille e via Emilia. La guerra è iniziata nel 2015 quando si presentava una prima istanza per la conclusione dell’iter procedimentale di acquisizione a patrimonio comunale. A fronte dell’inerzia del Comune, ci si è rivolti alla giustizia amministrativa. Le vicende giudiziarie sono state diverse e anche alterne. Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza di primo grado, ha accolto la tesi del Comune nel 2018. Secondo il Comune i terreni erano sedi viarie già tracciate nel vecchio programma di fabbricazione, antecedente al piano regolatore. Senza la realizzazione delle strade, non sarebbero potuti sorgere gli immobili – ha detto il Comune. Così l’area viene già urbanizzata prima degli anni ’70, ossia prima del piano regolatore. Il Comune ha inoltre comunicato che stava perfezionando la procedura per l’acquisizione a titolo gratuito dei terreni utilizzati da oltre venti anni a sede stradale, ma nulla di concreto si è successivamente portato a termine. Così un nuovo contenzioso si è definito al Consiglio di Stato nel 2021. Se da una parte i privati premevano per la definizione della procedura di acquisizione, dall’altra contestavano la possibilità per il Comune di acquisirli gratuitamente. Di fronte all’inerzia del Comune, con sentenza del 2022 il Tar di Latina ha imposto al Comune una presa di posizione sul tema. Il Comune quindi alla fine ha deciso, respingendo le richieste del privato con una determinazione dirigenziale. I privati sono nuovamente ricorsi alla giustizia amministrativa e hanno contestato che: “la normativa urbanistico-edilizia richiamata dal Comune è successiva all’edificazione tanto dei fabbricati originari quanto delle strade (o quanto meno della sede viaria originaria), per cui non può ritenersi intercorsa tra le parti alcuna cessione volontaria a titolo gratuito delle aree prevista solo a partire dalla pianificazione urbanistica adottata negli anni ’70, mentre il lotto interessato è stato edificato negli anni ’50, dunque, antecedentemente”. I magistrati hanno accolto il ricorso, intanto su un vizio di forma. “L’amministrazione comunale, infatti, ha emesso il gravato provvedimento di diniego dell’istanza dei ricorrenti, presentata nel 2015, senza alcuna previa comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento” –hanno detto i giudici che hanno proseguito: “il diniego, intervenuto dopo ben otto anni ed una serie di giudizi avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione sull’istanza dei ricorrenti, non è stato preceduto da alcun preavviso e, poiché oggetto dell’impugnativa è un provvedimento di natura discrezionale, l’omessa comunicazione dei motivi di rigetto comporta di per sé la caducazione dell’atto impugnato”. Ma per i giudici il ricorso è fondato anche nel merito. “La norma del PRG che prevede la cessione gratuita per le aree destinate a strade, -si legge nella sentenza- proprio perché applicabile alle “concessioni edilizie per nuovi fabbricati” non può, infatti, trovare applicazione, come invece affermato dall’amministrazione comunale, alle concessioni edilizie dei ricorrenti, perché rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del PRG”. “In conclusione, -dicono i giudici- escludendo che nella fattispecie in esame vi sia stata una cessione a titolo gratuito delle aree de quibus, essendo, la normativa che la prevede, entrata in vigore successivamente al rilascio delle concessioni edilizie dei ricorrenti, e stante l’irreversibile trasformazione dei luoghi, così come accertata dallo stesso giudice civile, per la loro definitiva destinazione a sede stradale, nessun dubbio può sussistere sull’obbligo, per il Comune di dover procedere o all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis, d.p.r. n. 327/2001 ovvero alla restituzione dei beni”. Una somma che si aggirerebbe intorno ai 300-400 mila euro per il Comune di Aprilia.